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La Tollerabilità dei Rumori Condominiali



La questione delle immissioni rumorose in ambito condominiale rappresenta una fonte costante di contenzioso, ponendo in delicato equilibrio il diritto al libero godimento della propria abitazione e il dovere di non ledere la quiete e la serenità dei vicini. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31021 del 26 novembre 2025, è intervenuta a definire con maggiore precisione i contorni della tollerabilità dei rumori, specialmente quelli prodotti in orari notturni, e i presupposti per il risarcimento del danno. L'analisi di questa pronuncia offre una panoramica completa dei criteri legali e probatori che governano la materia.

La Vicenda Processuale

Il caso trae origine dalla domanda giudiziale promossa dai proprietari di un appartamento al piano rialzato di un condominio a Bologna. Essi lamentavano continui e molesti rumori provenienti dagli appartamenti sovrastanti, situati al primo e al secondo piano, entrambi concessi in locazione a studenti. Gli attori chiedevano la cessazione delle immissioni sonore e il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, fondando le proprie pretese sia sulla violazione dell'articolo 844 del Codice Civile, che disciplina le immissioni intollerabili, sia sulla violazione dell'articolo 8 del regolamento condominiale, che poneva specifici divieti.

Il giudizio di primo grado, svoltosi dinanzi al Tribunale di Bologna, si era concluso con un accoglimento parziale delle domande. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dei soli proprietari dell'appartamento al primo piano per violazione del regolamento e per l'intollerabilità dei rumori, condannandoli a un cospicuo risarcimento del danno non patrimoniale.

Tuttavia, la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto integralmente le domande risarcitorie degli attori. La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova dell'intollerabilità delle immissioni, né di rumori idonei a cagionare un oggettivo pregiudizio. Avverso tale sentenza, gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione.

La Valutazione della Suprema Corte sulla Tollerabilità

Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell'analisi dei motivi con cui i ricorrenti hanno contestato la valutazione della Corte d'Appello. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso principale, confermando la decisione di secondo grado e fornendo importanti chiarimenti sui criteri di valutazione della prova e sull'interpretazione delle norme.

1. La Prova dell'Intollerabilità e il Ruolo del Giudice di Merito

I ricorrenti lamentavano che la Corte d'Appello avesse ritenuto non raggiunta la prova dell'intollerabilità dei rumori con una motivazione meramente apparente e in contrasto con le risultanze istruttorie. La Cassazione ha respinto tale censura, affermando che la motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, soddisfa il "minimum costituzionale" e permette di comprendere l'iter logico-giuridico seguito.

La Corte ha evidenziato come il giudice d'appello avesse compiuto una valutazione complessiva del materiale probatorio, basando il proprio convincimento su una pluralità di elementi:

  • La natura dei rumori: I suoni descritti dai testimoni (vociare, scroscio d'acqua della doccia, spostamento di mobili) sono stati considerati come rientranti nella "quotidianità del vivere in una collettività, quale quella propria di un Condominio".

  • Gli orari delle segnalazioni: Le chiamate alla Polizia Municipale erano avvenute in orari non qualificabili come "tarda notte", essendo state effettuate in gran parte prima della mezzanotte e in alcuni casi anche prima delle 23:00.

  • L'esito degli interventi delle forze dell'ordine: Particolare rilievo è stato attribuito ai verbali di intervento della Polizia Municipale. In tutte le occasioni, gli agenti giunti sul posto non avevano rilevato rumori molesti, circostanza che la Corte ha ritenuto dotata di "particolare valore probatorio ed attendibilità per l'imparzialità delle fonti di conoscenza".

  • La divergenza delle testimonianze: Le deposizioni testimoniali non erano convergenti riguardo all'intensità dei rumori. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la valutazione dell'attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie divergenti sono rimesse al libero convincimento del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità .

2. L'Applicazione del Regolamento Condominiale

Un altro punto centrale del ricorso riguardava la presunta omessa valutazione, da parte della Corte d'Appello, dell'articolo 8 del regolamento condominiale. La Cassazione ha chiarito che, sebbene un regolamento possa prevedere limiti più stringenti rispetto all'art. 844 c.c., la sua violazione non esime dall'onere di provare un effettivo pregiudizio per fondare una pretesa risarcitoria.

La Corte ha osservato:

Del resto pur potendo prevedere il regolamento condominiale una soglia di tollerabilità dei rumori inferiore rispetto a quella dell'art. 844 cod. civ., ma comunque sufficientemente specifica [...], occorre ricordare che secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 11.11.2008 n. 26972), affinché possa esservi un danno non patrimoniale, deve aversi la lesione di un diritto della personalità tale da eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza, in quanto pregiudizi connotati da futilità devono essere sopportati da ogni persona inserita nel complesso contesto sociale in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone .

Inoltre, la Corte ha specificato che per invocare la violazione del regolamento, era necessario un accertamento specifico. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano provato che l'assemblea avesse mai stabilito gli "intervalli orari" di silenzio previsti da una clausola del regolamento. Per la clausola più generica che vietava rumori arrecanti "nocumento", la Corte ha stabilito che la pretesa risarcitoria "imponeva l'accertamento della sussistenza di un nocumento oggettivo, o di un oggettivo pericolo di danno connesso ai rumori riscontrati". In assenza di tale prova, la sola violazione formale della norma regolamentare non era sufficiente a giustificare il risarcimento.

Conclusioni

La sentenza n. 31021/2025 ribadisce principi fondamentali in materia di immissioni rumorose e convivenza condominiale. Emerge con chiarezza che la vita in un condominio impone un "grado minimo di tolleranza". Il diritto alla quiete non è assoluto e non può tradursi in una pretesa di silenzio totale. Per ottenere tutela risarcitoria, non è sufficiente lamentare un disturbo soggettivo, ma è necessario fornire una prova rigorosa dell'intollerabilità oggettiva delle immissioni, dimostrando che esse superano la normale soglia di sopportabilità e cagionano un pregiudizio serio e meritevole di tutela. La decisione, infine, offre un'importante lezione sulla gestione delle spese processuali nei giudizi complessi, riaffermando la centralità del principio di causalità per una corretta allocazione dei costi della lite.

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