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E’ LECITO STENDERE I PANNI NEL BALCONE ?




UNA DELLE PROBLEMATICHE PIU' FASTIDIOSE ESISTENTI IN AMBITO CONDOMINIALE E' QUELLA DELLE DISCUSSIONI NASCENTI DAL GOCCIOLIO DERIVANTE DAI PANNI STESI SUI BALCONI CONDOMINIALI.


Per risolvere la questione in esame, innanzitutto è necessario rappresentare che in relazione al gocciolio de panni stesi la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 7576 del 2007, ha disposto che “la biancheria può essere stesa solo negli spazi condominiali, purchè non vi sia il cosiddetto “gocciolio”

Per molto tempo si è discusso se il diritto al gocciolio potesse rientrare nelle immissioni previste e articolate nell'art. 844 del codice civile, tale articolo prevede, infatti, che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di calore, le esalazioni e i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino”

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 14547/2012, ha specificato :

“che, quando un condomino agisce in giudizio per far rimuovere gli stenditoi dai balconi sopra il proprio terrazzo e farne cessare il relativo gocciolio, esercita un'azione per eliminare la «servitù» di sgocciolio”

Sempre la Corte di Cassazione con sentenza del 28 maggio 2007 n. 7576, chiarisce che :

“Lo stillicidio, sia delle acque piovane, sia, ed a maggior ragione, di quelle provenienti (peraltro con maggiore frequenza) dall'esercizio di attività umana, quali quelle derivanti dallo sciorinio di panni protesi sul fondo altrui (pratiche comportanti anche limitazioni di aria e luce a carico dell'immobile sottostante), per essere legittimamente esercitato, debba necessariamente trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc o, comunque, ove connesso alla realizzazione un balcone aggettante sull'area di proprietà del vicino, essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale”

Quindi appare necessario che si verifichi il contenuto del proprio atto d'acquisto e del regolamento dell'edificio, tenendo a mente che solo il regolamento contrattuale può essere idoneo a sancire e disciplinare questa servitù, cosiddetta di “sgocciolio”.

Oltre a ciò, l'esercizio prolungato nel tempo e pacifico di questo comportamento può comportare l'usucapione della servitù, se la tipologia e lo stato dei luoghi lo permetta.

Infine, anche i regolamenti di Polizia locale del Comune, in cui è ubicato l'immobile, possono avere disposizioni al riguardo. In effetti i predetti regolamenti possono sancire ad esempio il divieto di questa condotta o il divieto in determinate fasce orarie al fine di tutelare il decoro urbano.

Pertanto, anche se si fosse in possesso di un diritto reale che permettesse lo sgocciolio dei panni, se il regolamento di Polizia locale del Comune lo vieta, è illecito stendere i panni, o nel caso in cui vi siano delle prescrizione queste vanno rispettate.


IL CONDOMINO CHE CAUSA GOCCIOLIO DA BALCONI O BALLATOI CONDOMINIALI, PUO' INCORRERE ANCHE IN QUALCHE FATTISPECIE DI REATO?

A tal riguardo il Tribunale di Bari ha rappresentato, mediante la sentenza emessa in data 3/10/2017, che integra il reato di molestia, previsto e punito dal nostro codice penale all'art. 674 C.P. :

“ Il comportamento del condomino che costringe il proprietario del balcone o del terrazzo sottostante a subire continuamente lo sciorino dei panni intrisi d'acqua, configura una condotta valida a disturbare la quiete e ad ingenerare stati nervosi nel vicino di casa”

Infatti l'azione di stendere panni gocciolanti, si qualifica come reato ai sensi dell'art. 674 C.P. per il quale

Chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro!, specificando, inoltre, che

“Per qualificarlo in termini penali l'atteggiamento deve essere continuativo e reiterato.”


ALLA LUCE DI QUESTO VADEMECUM SULLE POSSIBILI PROBLEMATICHE NASCENTI DAL GOCCIOLIO PROVENIENTE DA BALCONI E BALLATOI CONDOMINIALI;

QUALE CONDOTTA VA' TENUTA PER UNA VITA CONDOMINIALE SERENA, ATTA AD EVITARE DIATRIBE LEGALI?

Al fine di evitare diatribe legali, ogni condomino può stendere i panni avendo l'accortezza di averli ben strizzati prima, così da non creare gocciolamento.

Inoltre, si deve assolutamente evitare di non ledere il decoro architettonico, pertanto, evitando di non stendere i panni sulla facciata principale del palazzo ma, bensì, sul fronte laterale o interno.


ASPPI Messina

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