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ANIMALI IN CONDOMINIO IL PROPRIETARIO QUALE COMPORTAMENTO DEVE TENERE?







In relazione a tale problematica innanzitutto è necessario dare alcune delucidazioni in merito.


A tal riguardo, intanto, occorre rilevare che una cosa è il sentimento di amore per gli animali, un’altra l’igiene e la pulizia che, comunque, deve rispettare anche l’animalista che si prenda cura di tali animali, specialmente per coloro i quali vivono in condominio.

La riforma del 2012 ha stabilito che nessun regolamento di condominio può vietare ai condomini di tenere animali in casa se non con delibera unanime da parte di tutti i condomini. Ivi compresi quindi i gatti. Addirittura, se il regolamento di condominio contiene divieti per animali domestici di usare ambienti comuni come gli ascensori o le scale, il suddetto può essere oggetto di annullato da parte dell’autorità giudiziaria sul ricorso del condomino che vi abbia interesse.

In relazione alla detenzione dei gatti in appartamento, come sopra citato, si rileva che il regolamento di condominio può vietare di detenere gatti in casa, solo se tale clausola sia approvata all’unanimità da tutti i proprietari di appartamenti. Inoltre, nel caso in cui il proprietario di tali animali da compagnia sia l’affittuario, il predetto è tenuto a non ospitare gatti solo a condizione che sia stabilito nel contratto di locazione. Sono queste alcune delle regole sui gatti in condominio, un problema spesso sottovalutato ma che origina non poco contenzioso nelle aule di tribunale.

Pertanto, già abbiamo appurato che a meno che non vi sia una clausola espressamente approvata da tutti i condomini, o non vi sia una clausola di tale fattispecie inserita nel contratto di locazione, è possibile detenere tranquillamente in casa tali animali da compagnia.

Alla luce delle sopra citate argomentazioni, non vi sono problemi in merito alla detenzione di gatti presso la propria abitazione. Ma qual è il comportamento che deve tenere il proprietario in relazione all’uso delle parti condominiali?

Il codice civile stabilisce che ciascun condomino può utilizzare gli spazi comuni a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso. Impiegare un piccolo angolo del cortile o del porticato per dare da mangiare ai gatti randagi non costituisce un comportamento illecito. È infatti consentita l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione – purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini – purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari.

Cosa accade se il proprietario, in spregio a qualsiasi regolamentazione, decida di utilizzare le parti comuni per detenere i propri gatti senza nessun rispetto per la legge, né per i vicini di casa? Entriamo nel merito del caso in esame.

Partiamo dal presupposto, che come abbiamo già evidenziato, la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, è da considerare assolutamente legittima, illegittimo, invece, è l’utilizzo di tali parti comuni senza il rispetto della normativa prevista.

Nel caso in esame una condomina permetteva tranquillamente ai propri gatti di gironzolare per le parti comuni e di fare lì i propri bisogni. Inoltre, alle lamentele della vicina, addirittura, la predetta proprietaria rispondeva non solo non attuando le norme igieniche previste ex lege o evitando che i propri gatti girassero indisturbati per le parti condominiali, ma addirittura faceva rinvenire alcune scritte e cartelli contenenti insulti e minacce nei confronti della vittima.

Pertanto, la vicina di casa, vittima delle ripetute molestie, decideva di denunciare la proprietaria dei gatti.

La Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n° 2 del 5 giugno 2019, Sez V, sul punto è stata chiara:Il comportamento volontariamente e deliberatamente tenuto dalla proprietaria che lasci i gatti incustoditi tanto da recare molestia agli altri, configura un comportamento certamente riconducibile a quello tipizzato dall'art. 612-bis c.p.”

La Corte d'appello confermava, anche agli effetti civili, la condanna nei confronti di della predetta per il reato di atti persecutori commesso ai danni della vicina di casa. Secondo i giudici di merito: “nonostante le ripetute lamentele, la condomina aveva avuto una incuria colposa nel governo dei propri animali: volontariamente continuava a liberare i gatti nelle parti comuni dell'edificio, nell'evidente consapevolezza delle conseguenze sul piano igienico e della molestia che in tal modo arrecava alla propria vicina”. Avverso la sentenza la condomina proponeva ricorso in Cassazione eccependo che gli episodi relativi alle deiezioni dei gatti erano stati occasionali; dunque, secondo la predetta tesi difensiva, difettava il requisito dell'abitualità della condotta, quanto il dolo richiesto per la sussistenza del reato. Nel giudizio di legittimità, la S.C. confermava però il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, anche gli agenti della polizia municipale, allertati dalla persona offesa, avevano riferito della presenza di escrementi di animali ovvero del persistente olezzo delle loro deiezioni. Oltre a ciò, come sopra già rappresentato, erano state rivenute alcune scritte e cartelli contenenti insulti e minacce nei confronti della vittima. Dunque, secondo i giudici di legittimità, il comportamento della condomina Caia era certamente riconducibile a quello tipizzato dall'art. 612-bis c.p. (atti persecutori), tanto più che lo stesso non poteva essere considerato disgiuntamente dagli ulteriori atti contestati, soprattutto ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato e dell'abitualità della condotta, requisiti entrambi motivatamente ritenuti sussistenti dalla Corte territoriale. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, si rappresenta che è del tutto lecito tenere animali in casa, però ciò dev’essere fatto nel rispetto dei vicini e della normativa in vigore. Chi ama gli animali deve anche rispettare le persone!

ASPPI MESSINA



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