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Analisi delle Frodi nel Contesto del Superbonus e le Conseguenze per i Condomini

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Con la conclusione del periodo di applicazione delle principali agevolazioni fiscali legate al Superbonus, emerge una fase critica caratterizzata da contenziosi e azioni di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le frodi e le irregolarità riscontrate rischiano di avere pesanti ripercussioni sui condomìni e sui singoli condòmini, i quali rappresentano l'ultimo anello della catena di responsabilità e i destinatari finali delle richieste di restituzione.

Il Principio della Responsabilità Finale del Condominio

La normativa e la prassi amministrativa pongono in capo ai beneficiari finali dell'agevolazione, ovvero i condòmini, la responsabilità ultima in caso di fruizione indebita del bonus. Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti l'insussistenza dei requisiti per la detrazione, essa si rivale sui committenti dei lavori. Questo comporta non solo la restituzione dell'importo del credito d'imposta, ma anche l'applicazione di sanzioni e interessi, con l'obbligo di versare l'intera somma in un'unica soluzione, a differenza della fruizione rateale del beneficio fiscale.

Principali Scenari di Rischio e Contestazione

L'analisi delle fonti normative e giurisprudenziali evidenzia diverse tipologie di irregolarità che possono portare alla decadenza dal beneficio e alle conseguenti azioni di recupero. È fondamentale distinguere tra violazioni meramente formali e irregolarità sostanziali.

1. Lavori Non Completati Uno dei requisiti essenziali per il Superbonus è la materiale e completa esecuzione delle opere che garantiscano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'immobile. La mancata conclusione dei cantieri determina la perdita totale del diritto alla detrazione. In questo scenario, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero dell'intera agevolazione nei confronti dei condòmini. Una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Ancona ha confermato la legittimità dello scarto di una comunicazione di cessione del credito proprio perché i lavori non risultavano ultimati entro il termine previsto dalla legge per l'applicazione dell'aliquota del 110% [Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ancona, sentenza n. 264/2025].

2. Irregolarità Sostanziali nei Lavori Eseguiti Anche a fronte di lavori completati, possono emergere contestazioni relative a irregolarità di natura sostanziale che minano la legittimità del beneficio.

  • Non corrispondenza tra lavori e asseverazioni: Se gli interventi realizzati non coincidono con quanto asseverato dai professionisti, si configura una mancanza dei requisiti oggettivi che porta alla decadenza dal bonus per il committente.

  • Inclusione di materiali non installati: Una pratica problematica, spesso adottata per rispettare le scadenze dei SAL (Stati di Avanzamento Lavori), è stata quella di conteggiare materiali consegnati in cantiere ma non ancora installati. Questa modalità di calcolo è oggetto di specifiche azioni di recupero da parte dell'Agenzia.

  • Incongruenza dei costi e operazioni fittizie: L'Amministrazione Finanziaria può desumere, tramite presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, l'irregolarità delle operazioni. Ad esempio, sono state sollevate criticità in casi in cui l'impresa appaltatrice presentava un volume di acquisti di materiali o un numero di dipendenti palesemente incongruo rispetto all'entità dei lavori fatturati [Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 7018/2024][Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, sentenza n. 3435/2025]. In tali circostanze, l'onere di dimostrare la regolarità e l'effettività delle operazioni grava sul contribuente [Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 7018/2024].

3. Violazioni Formali e il loro Impatto Il legislatore ha progressivamente chiarito la distinzione tra violazioni formali e sostanziali.

  • Violazioni che NON comportano la decadenza: La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito in modo consolidato che l'inosservanza del termine di novanta giorni per l'invio della comunicazione all'ENEA non costituisce causa di decadenza dal beneficio. Tale adempimento ha finalità essenzialmente statistiche e la sua omissione o tardività non è sanzionata con la perdita dell'agevolazione, in assenza di un'espressa previsione normativa [Cass. Civ., Sez. 5, N. 16133 del 16-06-2025][Cass. Civ., Sez. 5, N. 16131 del 16-06-2025][Cass. Civ., Sez. 5, N. 16136 del 16-06-2025][Cass. Civ., Sez. 5, N. 15207 del 07-06-2025][Cass. Civ., Sez. 5, N. 12426 del 10-05-2025].

  • Violazioni che COMPORTANO la decadenza: Il D.L. n. 77/2021 ha introdotto la CILA-Superbonus (CILAS) e ha definito tassativamente i casi di decadenza totale del beneficio legati a tale comunicazione. La decadenza opera esclusivamente in caso di:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

 c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

 d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. [Tribunale Di Pavia, Sentenza n.1495 del 15 Novembre 2024] Le "violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo" non comportano la decadenza delle agevolazioni [Tribunale di Napoli, Sentenza n.5310 del 22 maggio 2024]. Inoltre, è stato chiarito che per la presentazione della CILAS non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile, sanando di fatto la possibilità di accedere al bonus anche in presenza di alcune irregolarità edilizie pregresse, purché sanabili [Tribunale Di Pavia, Sentenza n.1495 del 15 Novembre 2024].

Gli Strumenti di Controllo Preventivo dell'Agenzia delle Entrate

Per contrastare i fenomeni fraudolenti, il legislatore ha dotato l'Agenzia delle Entrate di potenti strumenti di controllo preventivo. L'articolo 122-bis del D.L. n. 34/2020 consente all'Agenzia di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l'efficacia delle comunicazioni di cessione del credito che presentino specifici profili di rischio [Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Reggio Calabria, sentenza n. 6617/2024][Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ancona, sentenza n. 264/2025][Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Trieste, sentenza n. 81/2023].

I criteri per l'individuazione di tali profili sono stati dettagliati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450/2021 e includono [Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ancona, sentenza n. 264/2025]:

  • La coerenza e regolarità dei dati indicati nella comunicazione rispetto a quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria.

  • I dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti coinvolti (cedente, fornitore, cessionari).

  • La presenza di analoghe operazioni di cessione effettuate in precedenza.

Qualora, all'esito dei controlli, le irregolarità vengano confermate, la comunicazione si considera "come non effettuata", impedendo di fatto la formazione e la successiva circolazione del credito d'imposta [Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ancona, sentenza n. 264/2025]. Questo meccanismo di blocco preventivo ha generato numerosi contenziosi, con i contribuenti che si trovano a dover dimostrare la legittimità delle operazioni per sbloccare i crediti sospesi [Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Reggio Calabria, sentenza n. 6617/2024].

Spese Ammissibili e Ruolo dell'Amministratore

Le circolari dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito che sono ammesse al Superbonus tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi agevolabili. Tra queste rientrano i costi per l'acquisto di materiali, la progettazione, le perizie, i sopralluoghi e altre spese professionali, come quelle per il "Responsabile dei lavori" [Risposta n. 598 del 16/09/2021][Tribunale di Napoli, Sentenza n.5683 del 3 giugno 2024]. Tuttavia, è stato esplicitamente escluso che il compenso straordinario riconosciuto all'amministratore di condominio per gli adempimenti connessi al Superbonus possa rientrare tra le spese detraibili. Tali attività sono considerate parte degli obblighi ordinari dell'amministratore e non presentano quella correlazione immediata con gli interventi edilizi richiesta dalla norma [Risposta n. 598 del 16/09/2021][Tribunale di Napoli, Sentenza n.5683 del 3 giugno 2024]. La responsabilità dell'amministratore rimane comunque centrale, ad esempio, per la corretta esecuzione dei pagamenti, che devono avvenire tramite bonifico bancario o postale "parlante" per non pregiudicare il diritto alla detrazione dei condòmini [Tribunale Ordinario Roma, sez. 5, sentenza n. 16929/2019]. 

 

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