top of page

VALIDA LA DELIBERA CHE REGOLAMENTA IL PARCHEGGIO NELLE PARTI COMUNI

ree





Introduzione

La validità di una delibera condominiale che vieta il parcheggio sul vialetto di accesso ai garage è stata oggetto di una controversia giunta fino alla Corte di Cassazione. La questione verteva sulla possibilità per l'assemblea condominiale di regolamentare l'uso di un bene comune, limitandone alcune facoltà, senza introdurre un divieto assoluto.

 

Contesto normativo

La controversia si è basata sull'applicazione degli articoli 1102 e 1117 del Codice Civile. L'articolo 1102 disciplina l'uso delle parti comuni, stabilendo che ciascun condomino può servirsene purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L'articolo 1117, invece, definisce le parti comuni dell'edificio, includendo tra queste le aree destinate a uso collettivo.

 

Decisioni giudiziarie

La Corte d'Appello aveva già respinto l'impugnazione di una condomina contro la delibera condominiale, che vietava il parcheggio sul vialetto di accesso ai garage, riconoscendo invece il diritto di passaggio carrabile ai soli proprietari dei garage. La Suprema Corte ha confermato tale decisione, sottolineando quanto segue:

 

Regolamentazione dell'uso comune: La delibera non introduceva un divieto assoluto di utilizzo del bene comune, ma regolava l'accesso carrabile, vietando il parcheggio indiscriminato.

Assenza di servitù: Il diritto di parcheggio non era stato dimostrato come servitù costituita a favore dei condomini, ma era una semplice facoltà di uso del bene comune.

Legittimità delle limitazioni: La regolamentazione adottata dall'assemblea condominiale rientrava nei limiti del potere deliberativo, essendo finalizzata a un uso più ordinato e razionale dello spazio comune.

Considerazioni giuridiche

La Cassazione ha chiarito che l'assemblea condominiale può deliberare limitazioni all'uso delle parti comuni, purché tali limitazioni non siano discriminatorie e rispettino il principio di parità tra i condomini. La delibera in questione, vietando il parcheggio ma consentendo il passaggio carrabile, non ha violato tali principi.

 

Conclusione

La delibera condominiale che vieta il parcheggio sul vialetto di accesso ai garage è valida, in quanto non introduce un divieto assoluto di utilizzo del bene comune, ma si limita a regolamentarne l'uso in modo conforme alla normativa vigente. La decisione della Cassazione conferma che le limitazioni deliberate dall'assemblea condominiale sono legittime se finalizzate a garantire un uso più razionale e ordinato delle parti comuni.

 

Riferimenti

Fonte: Codice Civile

Art.: 1102 – “Uso della cosa comune”

Art.: 1117 – “Parti comuni dell’edificio”


 
 
 

Commenti


bottom of page