Agevolazione Prima Casa: Nuove Interpretazioni dalla Cassazione
- asppimessina
- 19 ott
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Introduzione
L'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa rappresenta un tema di grande interesse per i contribuenti italiani. Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24478/2025, ha fornito chiarimenti significativi in merito all'applicabilità di tale beneficio in presenza di una "casa preposseduta" inidonea. Questo articolo analizza i dettagli della sentenza e le sue implicazioni.
Analisi della Sentenza
La normativa vigente, disciplinata dall'articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131/1986, stabilisce che l'agevolazione prima casa non può essere concessa a chi:
1. È già proprietario di un'abitazione situata nello stesso Comune della nuova casa da acquistare.
2. Possiede un'abitazione in qualsiasi Comune italiano, se questa è stata acquistata con l'agevolazione prima casa.
La sentenza della Cassazione ha chiarito che, nel secondo caso, la condizione di "inidoneità" della casa preposseduta non è rilevante. In altre parole, se l'immobile è stato acquistato con il beneficio fiscale, non è possibile accedere nuovamente all'agevolazione, indipendentemente dalle caratteristiche dell'immobile stesso.
Tuttavia, nel primo caso, la Corte ha aperto alla possibilità di valutare l'idoneità della casa preposseduta. Se questa risulta inidonea a fungere da abitazione principale, il contribuente può beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto di una nuova casa nello stesso Comune. La Cassazione ha definito "inidonea" un'abitazione che, per ragioni oggettive o soggettive, non soddisfa le esigenze abitative del proprietario. Un esempio pratico è stato fornito nella sentenza stessa: un'abitazione composta da una sola camera da letto di 12 metri quadrati e un soggiorno di 18 metri quadrati è stata considerata inidonea per una famiglia con due gemelli appena nati.
Conclusioni e Implicazioni
Questa sentenza rappresenta un passo importante nella definizione dei criteri di applicabilità dell'agevolazione prima casa. Da un lato, ribadisce l'impossibilità di accedere al beneficio in caso di precedente acquisto agevolato, dall'altro, introduce una maggiore flessibilità per i contribuenti che si trovano in situazioni abitative non adeguate. È fondamentale che i contribuenti interessati si informino accuratamente e, se necessario, consultino esperti per valutare la propria posizione alla luce di questa nuova interpretazione giurisprudenziale.
Riferimenti
. Sentenza n. 24478/2025 Corte di Cassazione





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