Il Contratto di Comodato - Casi e ipotesi di estinzione
- asppimessina
- 22 mar
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Inquadramento Normativo del Contratto di Comodato
Il contratto di comodato, disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile, è il negozio con cui una parte, detta comodante, consegna all'altra, detta comodatario, un bene mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Caratteristica essenziale del rapporto è la sua gratuità.
Il Codice Civile delinea due principali tipologie di comodato, distinte in base alla previsione di una durata:
1. Comodato con determinazione di durata (art. 1809 c.c.).
2. Comodato senza determinazione di durata, noto come "comodato precario" (art. 1810 c.c.).
Il Comodato con Termine Predefinito
Questa forma di comodato si configura quando le parti stabiliscono un termine di scadenza esplicito o quando la durata può essere desunta implicitamente dall'uso per cui il bene è stato concesso. Un esempio consolidato in giurisprudenza è la concessione di un immobile ad uso di abitazione familiare, la cui durata si considera rapportata a tale specifica esigenza.
In questa fattispecie, l'obbligo del comodatario di restituire il bene sorge alla scadenza del termine pattuito o, in mancanza, quando ha terminato di servirsi del bene in conformità al contratto.
Tuttavia, l'articolo 1809 del Codice Civile prevede un'importante eccezione, consentendo al comodante di richiedere la restituzione immediata del bene anche prima della scadenza, qualora sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i contorni di tale bisogno, specificando che deve essere imprevisto e dunque sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato, oltre che urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili (Cass. civ., Sez. I, sent. 25 giugno 2025, n. 17095; Sez. III, sent. 29 settembre 2023, n. 27634; Sez. Unite, sent. 29 settembre 2014, n. 20448).
Il bisogno non deve necessariamente essere grave, ma deve essere concreto, serio e non voluttuario, capriccioso o artificiosamente indotto.
Il Comodato Precario (art. 1810 c.c.)
Il comodato è definito "precario" quando non è stato convenuto un termine di durata e questo non può essere desunto dall'uso a cui il bene è destinato. La caratteristica fondamentale di questa figura contrattuale è la facoltà del comodante di recedere liberamente e in qualsiasi momento dal rapporto (ad nutum), richiedendo l'immediata restituzione del bene.
La richiesta di restituzione da parte del comodante determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario al godimento del bene. Qualora il comodatario si rifiuti di restituire l'immobile, egli assume la posizione di detentore ‘‘sine titulo ‘’e, pertanto, di occupante abusivo, a meno che non dimostri di avere titolo a disporre del bene in base a un diverso rapporto giuridico.
È importante sottolineare che il comodato conferisce al comodatario la mera detenzione del bene e non il possesso utile ai fini dell'usucapione. Se il comodatario intendesse far valere l'acquisto della proprietà per usucapione, dovrebbe provare l'avvenuta interversione del possesso, ovvero la trasformazione della sua detenzione in possesso pieno, manifestata attraverso atti materiali inequivocabilmente diretti contro il proprietario-concedente.
Una particolare ipotesi riguarda la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario. In questo caso, non si tratta di comodato precario, ma di un contratto a termine, sebbene con una scadenza incerta nel quando ma certa nell' an (l'evento della morte). Di conseguenza, il comodante o i suoi eredi non possono recedere ‘‘ad nutum’’, ma solo nei casi previsti dalla legge (artt. 1804, co. 3, 1809 e 1811 c.c.).
Casi Particolari di Estinzione del Rapporto
Decesso del Comodatario
L'articolo 1811 c.c. disciplina l'ipotesi della morte del comodatario. Data la natura fiduciaria (intuitu personae) del contratto, che si fonda sulle qualità personali del comodatario, il suo decesso non provoca l'estinzione automatica del rapporto, ma attribuisce al comodante la facoltà di recedere dal contratto e di esigere dagli eredi l'immediata restituzione del bene, anche se era stato pattuito un termine non ancora scaduto. Se il comodante non manifesta tale volontà, il rapporto prosegue con gli eredi del comodatario alle stesse condizioni originarie.
Decesso del Comodante
La questione degli effetti della morte del comodante è più dibattuta. Secondo un orientamento, la morte del comodante non è di per sé causa di estinzione del contratto, ma attribuisce ai suoi eredi il diritto di agire per la risoluzione e la restituzione del bene.
Un'altra tesi, supportata da parte della giurisprudenza, sostiene che gli eredi del comodante siano tenuti a rispettare il termine di durata del contratto, subentrando nella stessa posizione del loro dante causa, senza che si verifichi uno scioglimento automatico. Questa interpretazione si basa sulla considerazione che l'elemento fiduciario caratterizza principalmente la fiducia del comodante verso il comodatario, e non viceversa. Pertanto, gli eredi del comodante potranno recedere dal contratto solo nei limiti e nei casi previsti dalla legge, a seconda della natura del comodato (es. per bisogno urgente e imprevisto).
Il Comodato Modale o "Oneroso"
Il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se al contratto è apposto un modus, ovvero un onere a carico del comodatario. Ciò è vero a condizione che tale onere non assuma la natura di un corrispettivo per il godimento del bene, snaturando il rapporto e trasformandolo in un contratto a prestazioni corrispettive (es. locazione).
Rientrano in questa categoria le ipotesi in cui il comodatario si impegna al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese o si occupa della manutenzione del bene. Un caso specifico è il comodato di un immobile concesso a un lavoratore dipendente come fringe benefit. Affinché il contratto mantenga la sua natura gratuita, è necessario che l'interesse del datore di lavoro (comodante) non abbia contenuto patrimoniale diretto o, se lo ha, sia un vantaggio indiretto e secondario, non in rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al comodatario. Al termine del rapporto di lavoro, il comodante può pretendere la restituzione del bene.
Novità Processuali della Riforma Cartabia
Il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, attuativo della cosiddetta "Riforma Cartabia", ha introdotto significative novità processuali. In particolare, è stata modificata la formulazione dell'articolo 657 del Codice di Procedura Civile, estendendo l'applicabilità del procedimento speciale di convalida di licenza per finita locazione anche ai contratti di comodato di beni immobili.
La nuova norma prevede che:
“Il locatore o concedente può intimare al conduttore, al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando in termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per l’effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione”.
Questa modifica fornisce al comodante uno strumento processuale più rapido ed efficiente per ottenere il rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto.
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